Statuto Orizzonti fotografici

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art.18 della Costituzione italiana è costituita con sede in Trieste in via Roberto De Visiani n. 15, l’associazione culturale apolitica e senza fine di lucro denominata “Orizzonti fotografici – Associazione per la fotografia a Trieste”, libera associazione di fatto con durata illimitata nel tempo, regolata a norma dell’art. 36 e seguenti del Codice civile nonché dal presente statuto.

Art. 2 – OGGETTO E SCOPI

L’associazione ORIZZONTI FOTOGRAFICI persegue i seguenti scopi:

  • diffondere il concetto di fotografia come arte visiva;
  • ampliare la conoscenza della cultura fotografica e delle arti visive in genere attraverso contatti tra persone enti e associazioni;
  • allargare gli orizzonti didattici dei soci, degli appassionati e di chiunque voglia avvicinarsi al mondo della fotografia e delle arti visive attraverso la realizzazione di corsi e altri momenti di crescita e formazione individuale e collettiva;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione fotografica intende promuovere varie attività, in particolare e a titolo non esaustivo:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, workshop, mostre;
  • attività di formazione: corsi di fotografia e di avviamento per principianti, corsi di aggiornamento e approfondimento per fotoamatori;
  • attività di sperimentazione: incontri fotografici a tema, esercizi guidati, concorsi fotografici;
  • attività ricreative e ludiche: gite, accompagnamento, partecipazione a mostre o eventi di varia natura;
  • realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro di studio e approfondimento riguardanti la fotografia.

Tali attività si potranno svolgere presso la propria sede, presso una sede operativa o al di fuori di esse, in locali pubblici o privati e all’aperto.

L’Associazione ricercherà momenti di confronto, di collaborazione e cooperazione con le forze presenti nella società civile, con gli enti locali e con gli enti che operano in ambienti similari, con le istituzioni pubbliche e private locali, nazionali e internazionali.

L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – ASSOCIATI

La partecipazione all’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e lo richiedano in qualsiasi momento per iscritto.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • soci fondatori: sono gli associati che hanno dato vita al progetto associativo, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo in cui ne sono indicate le generalità;
  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che hanno contribuito o contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla realizzazione degli scopi sociali. Vengono nominati dal Consiglio direttivo, non hanno diritto di voto alle assemblee, non possono far parte del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Se ritenuti non più idonei, il Consiglio direttivo all’unanimità può decidere di cessare la loro qualifica.

L’ammissione degli associati è approvata tacitamente dal Consiglio direttivo salvo opposizione da approvare a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e da comunicare al richiedente. L’associato è tenuto al versamento della quota associativa dovuta per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale, salvo espressa rinuncia firmata recapitata tramite comunicazione via posta elettronica all’indirizzo dell’Associazione. La rinuncia non comporterà restituzione della quota sociale già versata.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

  • di partecipare alle assemblee e, se maggiorenni, di votare nelle stesse. Il diritto di voto non è consentito ai soci onorari
  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione
  • di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci.

I soci sono obbligati:

  • a osservare il presente statuto, i regolamenti approvati e le deliberazioni trattate dagli organi sociali
  • a pagare la quota associativa
  • a svolgere le attività preventivamente concordate
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione
  • a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

  • per dimissione volontaria da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo
  • per morosità
  • per radiazione.

Tutti i soci, compresi i fondatori, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno da adottare su decisione del Consiglio direttivo, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire applicando le possibili seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione. La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo all’unanimità. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio. Contro tale delibera è ammesso ricorso all’Assemblea.

Art. 4 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo, composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e sempre comunque in numero dispari. I componenti sono membri proposti dal Consiglio in carica, scelti fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo resta in carica per un periodo massimo di cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. La carica di consigliere è gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza/impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta almeno un consigliere. Le riunioni del Consiglio direttivo si svolgono almeno una volta l’anno, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio direttivo. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. La comunicazione della riunione va fatta almeno sette giorni prima con l’indicazione della data, del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale firmato da tutti i presenti e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione a eccezione di quanto espressamente riservato all’Assemblea degli associati dalla legge o dal presente statuto.

Ad esso spetta inoltre di

  • stabilire la quota associativa annuale, compilare il rendiconto contabile annuale, la relazione annuale al rendiconto contabile, predisporre il bilancio preventivo, deliberare quote supplettive e aggiuntive
  • eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il tesoriere
  • curare gli affari di ordine amministrativo, approvare contratti, conferire mandati
  • approvare il programma dell’Associazione
  • fissare il regolamento per il funzionamento di organizzazione interna dell’Associazione
  • aprire rapporti con gli istituti di credito, curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione
  • determinare e deliberare, nell’ambito dell’attività dell’Associazione, i rimborsi delle spese e compensi a responsabili, organizzatori, formatori e collaboratori occasionali e a coloro che svolgono eventuali attività amministrative dirigenziali e di segreteria
  • deliberare quote supplettive e aggiuntive nell’ambito dei propri poteri
  • modificare la sede legale
  • adottare provvedimenti disciplinari.

I componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più soci nominati all’interno del Consiglio ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 5 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, a uno o più soci, sia per singoli atti che per categorie di atti. In caso di comprovata necessità o urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento, dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che alla data dell’avviso di convocazione risultino iscritti nel Libro soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno un terzo dei soci. È presieduta dal Presidente stesso o da altra persona delegata. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea stabilisce un presidente che nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale della riunione controfirmandolo insieme al presidente.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata almeno otto giorni prima con avviso pubblico affisso all’albo della sede o con forma pubblica equivalente o tramite comunicazione via posta elettronica ai singoli interessati. La convocazione è a cura del Presidente o suo incaricato e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di riunione.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo
  • approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
  • delibera sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio direttivo.

È regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. È regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe né voti per corrispondenza.

Art. 7 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo, può coincidere con la carica di Presidente. In particolare, liquida gli impegni di spesa assunti dal Consiglio direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.

Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile e su richiesta dei membri del Consiglio direttivo è tenuto all’esibizione della stessa attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

Art. 8 – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione e dai beni mobili, immobili o strumentali che pervengano in virtù della sua attività. Il patrimonio dell’Associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo Statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 – BILANCIO

L’esercizio sociale dell’Associazione è annuale, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare le entrate, le spese e gli oneri sostenuti. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. I documenti devono essere resi disponibili ai soci nei dieci giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione; inoltre devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

Art. 10 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina del liquidatore, sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati con l’esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci: esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.