La street photography è uno dei generi fotografici più popolari, su questo non ci sono dubbi.
In questo articolo non parleremo di attrezzatura o tecnica ma della questione privacy cercando, dopo aver consultato numerose fonti online, se non di risolvere almeno di affrontare con ordine uno dei nodi gordiani sull’argomento che spesso turba (giustamente!) i sonni dei fotografi di strada.
Non pretendiamo di essere esaustivi perché la legislazione in merito è confusa e interpretabile ma riteniamo che delle agili linee guida possano essere utili per scattare con consapevolezza nel rispetto di tutti.

I dati sensibili
Cominciamo da un concetto basilare: una foto riferita a un contesto può essere considerata come dato sensibile quando veicola informazioni che rientrano nelle categorie particolari dei dati personali.
Queste categorie includono, per esempio, l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o politiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici diretti all’identificazione univoca di una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale.

Fotografare e/o pubblicare
Sono due situazioni diverse: Il consenso a farsi fotografare non necessariamente corrisponde al consenso alla pubblicazione: viceversa, possiamo autorizzare che qualcuno riprenda la nostra immagine, ma il consenso a diffonderla (a prescindere dal media) non è scontato. La pubblicazione rappresenta un’attività completamente diversa dalla semplice raccolta, che potrebbe essere solo a uso privato, che è sempre legittimo. È perciò importante sapere prima quale sarà la destinazione d’uso dell’immagine.

Il diritto del soggetto fotografato
In questo senso chiunque ha il diritto di restare “sconosciuto” e si può quindi opporre alla pubblicazione di una foto che lo ritrae. La pubblicazione è consentita solo con il consenso dell’interessato
In teoria sarebbero esclusi personaggi famosi o di pubblica notorietà, ma ci sono stati contenziosi anche in questi casi limite e perciò sarebbe una buona idea informare e spiegare l’uso che sarà fatto della foto.
La discriminante è la riconoscibilità del soggetto

Il consenso dell’interessato per la pubblicazione di un’immagine non è necessario quando è ragionevolmente impossibile riconoscerlo senza dubbi (punto di ripresa, dettagli, luce).
Se le fotografie sono di ambienti naturali e urbani in cui le persone sono corollario all’immagine e non determinanti (lontani o irriconoscibili come sopra) le foto potranno essere diffuse anche senza consenso.
In linea di massima se si scattano e si pubblicano foto in cui le persone sono riconoscibili il consenso è indispensabile.
Le manifestazioni pubbliche
Perlopiù è consentito scattare e pubblicare foto di persone in pubblico. Il soggetto principale dello scatto però non deve essere la persona, ma la manifestazione pubblica: anche nel caso di eventi pubblici, infatti, la legge non autorizza la diffusione di foto di persone in primo piano senza consenso esplicito.

La facoltà di opporsi
Comunque, anche col consenso alla pubblicazione, il soggetto ha il diritto ex post di ritirare il consenso che ha dato ex ante. Perciò, dopo la pubblicazione dell’immagine di una persona, in caso questa lo richieda, bisogna intervenire rimuovendo la foto oppure rendere il soggetto non identificabile.
Fotografare i minorenni
Chiudiamo questa sintetica parlando di soggetti minorenni: in questo caso il consenso deve essere ottenuto da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.
Inoltre, bisogna ricordare i diritti e le esigenze dei minorenni stessi, i quali, come minimo, andrebbero informati della destinazione d’uso delle foto, meglio ancora avere anche il loro consenso.
Una chiosa finale: la “regola” migliore è affidarsi al buon senso e, soprattutto, evitare risse verbali (o peggio) che non sono utili per nessuno.